
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 29929 del 12 novembre 2025 conferma che l’obbligo contributivo permane anche quando il lavoratore risulta assente per indisponibilità alla chiamata, ribadendo che la sospensione della contribuzione è ammessa solo nei casi espressamente previsti da legge o contratto collettivo. Inoltre, è stata confermata la corretta applicazione del minimale contributivo giornaliero per il settore portuale e l’infondatezza delle contestazioni sull’avviso di addebito e sulla motivazione della sentenza d’appello.

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