
La Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 668/2025 in commento si inserisce nel solco del contenzioso relativo alla tutela antidiscriminatoria del lavoratore disabile e, in particolare, dell’obbligo datoriale di adottare accomodamenti ragionevoli. In tale contesto, la Corte d’Appello di Milano, in un’ottica di tutela del lavoratore disabile, ha affermato che il trasferimento di detto lavoratore ad una sede di lavoro più vicina al domicilio, ove necessario a consentire la piena ed effettiva partecipazione alla vita lavorativa in condizioni di parità, integra un accomodamento ragionevole ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216/2003; ne consegue che il rifiuto datoriale di adottare tale misura, in assenza di prova di un onere sproporzionato o eccessivo, costituisce discriminazione per ragioni di disabilità, anche in difetto di un provvedimento esplicitamente lesivo.

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