
Entro il 31 marzo 2026 i datori di lavoro e, ove organizzativamente competenti, i dirigenti devono verificare se nel corso del 2025 si siano verificate variazioni rilevanti ai fini della comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). L’adempimento discende dall’art. 18, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 81/2008, che impone la comunicazione annuale all’INAIL dei nominativi dei RLS, mentre le regole applicative del termine e della procedura sono state precisate dall’INAIL con Circolare n. 11 del 12 marzo 2009.

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