
La e-mail, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall’articolo 2712 del Codice civile; in sostanza, anche la e-mail forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime, con modalità chiare, circostanziate ed esplicite, in particolare con allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. Così stabilisce la Corte d’Appello di Roma, con Sentenza n. 108 del 14 gennaio 2026.

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