
È nullo per contrasto con l’art. 2077, comma 2, c.c. il patto individuale che preveda, in caso di dimissioni, un termine di preavviso significativamente più lungo di quello stabilito dal CCNL, in assenza di una controprestazione concreta e specifica in favore del lavoratore, idonea a giustificare la deroga in melius rispetto alla disciplina collettiva; in difetto, il patto realizza una deroga in peius e non risponde ad una causa meritevole di tutela.
Con la Sentenza n. 1488/2025 del Tribunale di Tivoli di seguito esaminata, la giurisprudenza di merito è tornata a pronunciarsi sulla tematica afferente il patto di prolungamento del preavviso e le sue condizioni di legittimità.

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