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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Obbligo di repêchage e irrilevanza della forma contrattuale della posizione alternativa

di Giovanni Improta | 3 Febbraio 2026
Obbligo di repêchage e irrilevanza della forma contrattuale della posizione alternativa

La Suprema Corte, con  Ordinanza n. 31312/2025 , torna a pronunciarsi in merito all’obbligo di repêchage posto a carico del datore di lavoro nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, precisando che il datore medesimo deve verificare concretamente la possibilità di ricollocare il lavoratore (obbligo di repêchage) su altre posizioni disponibili nell’organizzazione aziendale e che detto obbligo è violato quando esista una posizione lavorativa vacante e concretamente assegnabile al dipendente licenziando, e dette posizioni vengono coperte mediante ricorso ad un contratto di lavoro autonomo.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il datore di lavoro deve verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore prima del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 31312/2025, chiarisce che l'uso di contratti autonomi per coprire posizioni vacanti viola l'obbligo di repêchage, rendendo il licenziamento illegittimo.