
Con la Sentenza 12 gennaio 2026, n. 4260 , la Corte d’Appello di Roma affronta nuovamente il delicato tema della configurabilità del trasferimento d’azienda in ipotesi di cambio di appalto con clausola sociale e conseguente passaggio dei lavoratori, confermando che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto da parte del nuovo appaltatore non esclude di per sé la configurabilità del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., salvo che il subentrante - gravato del relativo onere probatorio - dimostri di essere dotato di una propria autonoma struttura organizzativa e produttiva e che sussistano concreti elementi di discontinuità tali da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà tra i fattori della produzione.
Ne consegue che non è sufficiente il mero richiamo a clausole sociali o ad atti negoziali collettivi, non potendo la contrattazione derogare alla disciplina imperativa interna ed eurounitaria in materia di tutela dei lavoratori nei trasferimenti di azienda.

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