
Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione IRPEF soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci; le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del TUIR che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente, così l'Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 14 del 21 gennaio 2026 .

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