Commento
MANSIONI

Specificità delle mansioni ai fini della legittimità del patto di prova

di Giovanni Improta | 2 Ottobre 2025
Specificità delle mansioni ai fini della legittimità del patto di prova

Con la recente Ordinanza n. 15326/2025, la Suprema Corte è tornata ad affrontare il tema della validità del patto di prova, ribadendo che il recesso datoriale intimato durante il periodo di prova è da considerarsi legittimo qualora il patto medesimo rinvii, ai fini della determinazione delle mansioni oggetto della prestazione, al richiamo della contrattazione collettiva applicabile e alla categoria di inquadramento del lavoratore.

Tale sentenza fa seguito ad altra pronuncia sempre della Corte di Cassazione di analogo tenore afferente la legittimità di un recesso in periodo di prova (Cass. n. 29078/2023 ).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il patto di prova deve essere scritto, specificare le mansioni e rispettare la durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso in periodo di prova.