Il reato di cui all'art. 4, comma 7 della Legge n. 628 del 1961 può essere realizzato sia in forma commissiva, allorché il soggetto richiesto dia informazioni mendaci o non pertinenti ovvero trasmetta documentazione diversa da quella a lui richiesta, sia in forma omissiva, allorché il soggetto legalmente richiesto ometta sic et simpliciter di fornire le risposte o la documentazione che gli erano state richieste; tuttavia l’aver fornito notizie ed informazioni scientemente errate ed incomplete ed anche sulla base di una motivazione all’evidenza contraddittoria, poiché lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata ha preso le mosse dalla descrizione di un comportamento reticente assunto dal ricorrente innanzi agli ispettori del lavoro che chiedevano informazioni, non rappresenta un elemento per una condanna di natura penale.
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