La procedura di scioglimento e liquidazione della cooperativa non presuppone lo stato di insolvenza e non è equiparabile ad una procedura concorsuale che istituisce il fondo di garanzia INPS; il provvedimento di scioglimento della cooperativa con conseguente messa in liquidazione non determina l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, poiché tale norma presuppone il mancato perseguimento dello scopo mutualistico, l'impossibilità di raggiungerlo, l'inattività della cooperativa o il mancato deposito dei bilanci per un biennio.
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