L’INPS, con la Circolare n. 108/2023 ha illustrato le novità relative alla sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2022, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1 della Legge n. 335/1995 e della Tabella F dove, in caso di cumulo tra pensione ai superstiti e redditi aggiuntivi del beneficiario, non prevede che la decurtazione effettiva della pensione non possa essere operata in misura superiore alla concorrenza dei redditi.
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