Deve ritenersi, in materia di licenziamento disciplinare, che il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata dal datore di lavoro nei confronti del dipendente sia demandato all’apprezzamento del giudice di merito, che deve tenere conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
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