Con la Risposta n. 3 del 7 gennaio 2022 , l’Agenzia delle Entrate ha specificato che possono accedere all'agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all'estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano stranieri (non residenti). L'applicazione del regime agevolativo richiede, tra l'altro, che l'attività lavorativa sia prestata “prevalentemente” nel territorio italiano. In tal caso, il regime agevolato decorre a partire dal periodo d’imposta successivo rispetto all’anno di trasferimento. Ad esempio, in caso di trasferimento in Italia in data 6 settembre 2021, il lavoratore potrà considerarsi fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022.
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