Con Risposta n. 367 del 17 settembre 2020 , l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere in merito al corretto regime fiscale da applicare agli importi forfettari “una tantum“, erogati per compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali durante i periodi di “vacatio contrattuale”. In particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha asserito che l’erogazione di una somma “una tantum per il pregresso”, riconosciuta ai lavoratori, per i mancati incrementi dei minimi contrattuali, è soggetta a tassazione separata.
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