L’INPS, con la Circolare n. 133 del 7 novembre 2019, è intervenuto per chiarire le modalità di recupero dell’esonero contributivo, per l’anno 2018, delle imprese che al 30 novembre 2018 abbiano stipulato un contratto di solidarietà difensivo, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni in Legge n. 608/1996. Le aziende ammesse allo sgravio contributivo, pari al 35%, dovranno inserire nel flusso Uniemens, nell’elemento <CausaleACredito>, il codice di nuova istituzione “L943”. Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il 16 febbraio 2020. Con il presente contributo, nel riepilogare la disciplina generale dei contratti di solidarietà difensivi, si individuano le istruzioni operative per fruire dell’esonero contributivo per il 2018.
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