Sono stabilite, con la circolare n. 22/2019 dell’INAIL, le modalità per richiedere la dilazione dei debiti verso lo stesso istituto assicurativo, sia in relazione a quelli scaduti sia a quelli correnti, e delle somme dovute per sanzioni civili e interessi.
Con la pubblicazione della citata circolare INAIL entra in vigore la nuova disciplina per la rateazione fino a 24 mensilità dei debiti non iscritti a ruolo, contenuta nella determina del presidente dell’INAIL n. 227 del 23 luglio 2019 .
La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza, e regolamenta in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa, anche in considerazione dell’esigenza di supportare tali procedimenti con un apposito servizio online e con una specifica applicazione interna di gestione.
La rateazione rappresenta, infatti, lo strumento per consentire al debitore in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, di regolarizzare la propria situazione contributiva.
L’INAIL evidenzia che, in considerazione della specificità dell’autoliquidazione annuale dei premi assicurativi, è stata mantenuta la possibilità di rateizzare anche i debiti correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
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