Con la Circolare n. 89 del 17 giugno 2019, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al regime di compatibilità e cumulabilità delle prestazioni integrative previste dal Fondo di solidarietà del trasporto aereo previste dal D.M. n. 95269/2016. In particolare, la rioccupazione del lavoratore con contratto a tempo pieno ed indeterminato comporta la decadenza dall’indennità di mobilità, nonché la cancellazione dalle liste di mobilità e, conseguentemente, la decadenza dalla prestazione integrativa del Fondo. Diversamente, nelle ipotesi di rioccupazione con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo parziale (sia a tempo determinato che indeterminato), l’indennità di mobilità e la correlata prestazione integrativa del Fondo sono sospese con conseguente slittamento della data di fine prestazione che, comunque, non potrà essere superiore alla durata della prestazione principale inizialmente prevista.
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