Le rinunce alle transazioni aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 9006 del 1° aprile 2019, nel respingere il ricorso di un agente nei confronti della sua compagnia, ha affermato che non è impugnabile la conciliazione sottoscritta se l’assistenza prestata dal rappresentante dei lavoratori, ha spiegato all’interessato a quali diritti rinuncia e in quale misura.
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