
La regola, valida anche per gli atti che riguardano il procedimento disciplinare, è che il lavoratore ha l’obbligo di ricevere le comunicazioni che gli vengono recapitate dal datore di lavoro, anche tramite suoi delegati, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro; tuttavia, l’eventuale opposizione a ricevere tali missive non realizza la fictio dell’avvenuta notificazione conseguente al «rifiuto» se, alla luce di tutte le circostanze del caso, appare verosimile che il lavoratore non abbia avuto conoscenza della natura disciplinare delle comunicazioni. Nella decisione in commento, la Cassazione applica il principio al computo dei termini previsti dall’art. 7 comma 6 legge n. 300/1970 per l’impugnazione della sanzione disciplinare: se il lavoratore si oppone alla consegna di una missiva, è onere del datore di lavoro comunicare al primo che la comunicazione in consegna ha ad oggetto una contestazione disciplinare, dando lettura ad alta voce del contenuto in presenza del medesimo dipendente (meglio se alla presenza di una persona idonea a testimoniare): altrimenti, il lavoratore potrà efficacemente opporre la mancata notificazione del provvedimento, con conseguente illegittimità della sanzione eseguita senza la preventiva contestazione degli addebiti.

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