Il dipendente che subisce un “riposizionamento” in azienda, non supportato da ragioni e non giustificato da esigenze produttive e organizzative, che causano un depauperamento di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che il lavoratore stesso aveva maturato nella pregressa fase del rapporto di lavoro, configura un’ipotesi di demansionamento.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 24762/2018, che ha respinto anche le ipotesi di danno da perdita di chance, in quanto sono generici i richiami alla possibilità di conseguire premi incentivanti in relazione agli obiettivi conseguiti e agli incrementi patrimoniali che nel caso di specie la dipendente avrebbe conseguito verosimilmente nel futuro sviluppo di carriera.
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