Con il Messaggio n. 3224 del 30 agosto 2018, l’INPS ha fornito utili chiarimenti in merito all’assoggettabilità contributiva della nuova voce stipendiale “elemento perequativo” introdotta dai CCNL dei dipendenti pubblici nel triennio 2016-2018, sottoscritti nel periodo “febbraio-maggio 2018”. In particolare è stato specificato che la voce stipendiale in trattazione, prevista per sostenere l’aumento della retribuzione fino al 31 dicembre 2018, è imponibile ai fini pensionistici e quindi concorre, conseguentemente, al computo per la pensione.
Per quanto riguarda invece il TFS (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e il TFR (trattamento di fine rapporto), l’emolumento non deve essere considerato per il calcolo delle predette prestazioni. Dunque, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.
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