Al datore di lavoro che è soggetto ad un protratto periodo di crisi di risultati e di difficoltà di mercato, è consentito ridimensionare l'organico, redistribuendo le mansioni in precedenza assegnate al personale residuo, oppure ricorrendo, per tempi assolutamente limitati, a risorse esterne, ingaggiate per via interinale o con contratti a termine.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19731/2018 ha affermato che è da considerarsi legittimo il licenziamento per giustificato motivo anche se il datore di lavoro, in crisi economica, fa ricorso al lavoro interinale o a lavoratori con contratti a termine; i costi sostenuti per queste figure sono inferiori ai costi per mantenere un dipendente e, di conseguenza, in una situazione di crisi non è da considerarsi un comportamento illegittimo.
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