I riders delle aziende attive nel settore del food delivery devono essere genuinamente qualificati come lavoratori autonomi, non essendo gli stessi non solo sottoposti a alcun potere direttivo e disciplinare da parte dell’Azienda, ma neppure obbligati a rendere la prestazione lavorativa.
Del resto, queste collaborazioni non possono considerarsi attratte nel campo di applicazione della disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, posto che siffatta estensione trova applicazione solo qualora le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa siano organizzate dal committente anche (e, dunque, non solo, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice) con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
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