Commento
LAVORO AUTONOMO

“Riders on the storm”: la prima pronuncia della giurisprudenza italiana sui lavoratori della Gig Economy

a cura di Luca Daffra, Marco Marzano - Studio Ichino, Brugnatelli e Associati | 17 Maggio 2018
“Riders on the storm”: la prima pronuncia della giurisprudenza italiana sui lavoratori della Gig Economy

I riders delle aziende attive nel settore del food delivery devono essere genuinamente qualificati come lavoratori autonomi, non essendo gli stessi non solo sottoposti a alcun potere direttivo e disciplinare da parte dell’Azienda, ma neppure obbligati a rendere la prestazione lavorativa.
Del resto, queste collaborazioni non possono considerarsi attratte nel campo di applicazione della disciplina del lavoro subordinato ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, posto che siffatta estensione trova applicazione solo qualora le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa siano organizzate dal committente anche (e, dunque, non solo, secondo l’interpretazione fornita dal Giudice) con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso dei ciclofattorini di Foodora, confermando la loro qualifica come lavoratori autonomi nella gig economy.