Al pari della trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time, la variazione, in aumento o in diminuzione, dell’orario di lavoro in un rapporto a tempo parziale è vincolata al requisito della forma scritta ad substantiam, attesa la natura di elemento essenziale che assume la modalità oraria in tale tipologia contrattuale; ricondotta così la variazione dell’orario ad una “novazione oggettiva” della volontà negoziale delle parti, la Corte di Cassazione esclude ab origine la possibilità, in assenza del consenso scritto del lavoratore, di dedurre la stessa variazione dal semplice comportamento concludente dei contraenti. Diverso, invece, il discorso in relazione alla riduzione dell’orario lavorativo nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo pieno: posta l’assenza di qualsiasi vincolo di forma per la costituzione di tale rapporto, anche la relativa variazione dell’orario di lavoro deve intendersi a forma libera e come tale, pertanto, desumibile anche per facta concludentia.
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