Circolare monografica
IMPOSIZIONE FISCALE

CU 2026: somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

Inquadramento, raccordo fiscale, compilazione ed esempi operativi

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 6 Febbraio 2026
CU 2026: somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

La gestione fiscale delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi rappresenta, anche per gli operatori più esperti, uno degli ambiti più delicati del sistema degli adempimenti dichiarativi dei sostituti d’imposta. La difficoltà non deriva tanto dalla complessità del singolo istituto, quanto dalla necessità di coordinare correttamente profili civilistici, regole di imposizione diretta e modalità di rappresentazione dichiarativa, distinguendo con precisione i ruoli dei soggetti coinvolti (debitore principale, terzo pignorato, creditore pignoratizio).

In tale contesto, la Certificazione Unica 2026 introduce - in continuità con gli anni precedenti - una sezione specificamente dedicata alle “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi - Riservata al soggetto erogatore delle somme”, che deve essere utilizzata esclusivamente in determinate casistiche e secondo regole puntuali. Errori di inquadramento possono infatti determinare duplicazioni informative, omissioni dichiarative o incoerenze con il Modello 770 - quadro SY, con possibili riflessi sanzionatori.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il pignoramento presso terzi è un'azione esecutiva che permette a un creditore di aggredire un credito del debitore verso un terzo. La procedura prevede la notifica dell'atto, la dichiarazione del terzo, l'ordinanza di assegnazione e il pagamento/assegnazione delle somme. Se il terzo è sostituto d'imposta, può applicare ritenute e certificare le somme. Per retribuzioni e pensioni ci sono limiti specifici di pignorabilità.