
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, n. 111 è stato pubblicato il D.M. 3 aprile 2025, recante “Criteri e modalità attuative dell'esonero introdotte dell'art. 21 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95 (Settori strategici)”. L’esonero è riconosciuto, per un periodo al massimo pari a 36 mesi (e comunque, non oltre il 31 dicembre 2028), nella misura totale del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di importo pari ad euro 800 su base mensile.
L’INPS - con Circolare 27 novembre 2025, n. 147 - ha illustrato l’esonero contributivo in favore dei datori di lavoro che avviano un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ex art. 21 , D.L. n. 60/2025, fornendo alcune indicazioni per la gestione dei relativi adempimenti previdenziali. Il giorno dopo l’INPS - con Circolare n. 148 - ha fornito le istruzioni amministrative per usufruire del contributo economico pari ad euro 500 mensili, per la durata massima di 3 anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, destinato alle imprese avviate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Ora l’INPS - con Messaggio 27 gennaio 2026, n. 270 - ha chiarito che i soggetti destinatari del contributo economico ex art. 21, comma 3 , D.L. n. 60/2024 sono anche coloro che, disoccupati e con età inferiore a 35 anni, abbiano avviato dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 un’attività libero professionale in uno dei settori strategici (come individuati al paragrafo 3 e nell’Allegato n. 1 della Circolare INPS n. 148/2025 ).

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