
La cosiddetta “gratifica natalizia”, meglio nota come tredicesima mensilità, rappresenta una voce retributiva disciplinata dalla contrattazione collettiva e corrisponde, nella generalità dei casi, a un dodicesimo della retribuzione annua. Tale emolumento deve essere erogato dai datori di lavoro entro il mese di dicembre, in coincidenza con le festività natalizie.
L’importo della tredicesima è determinato sulla base della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore nel mese di dicembre, mentre il diritto alla sua percezione matura proporzionalmente in relazione all’attività lavorativa prestata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

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