
L’indubbia utilità del lavoro “agile”, enfatizzata al massimo nel periodo di emergenza pandemica, ha portato ad una diffusione di questa tipologia di lavoro enorme, che pone anche una serie di interrogativi in merito all’adozione ed efficace attuazione delle tutele per i prestatori di lavoro.
La legge di riferimento (n. 81/2017) fornisce le risposte, che vanno, tuttavia, trasformate in procedure di prevenzione e protezione, tramite strumenti adeguati allo scopo. Rileva, al riguardo, già l’accordo di smart working, requisito necessario per la stessa legittimità del lavoro “agile”, ma soprattutto diventa centrale l’informativa sui rischi specifici del lavoro “agile”, prevista dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017.
Importante è anche il principio di piena applicazione dell’assicurazione INAIL, ribadito dall’articolo 23 della legge, mentre ampi spazi di manovra sono lasciati dalla normativa obbligatoria in ordine alla gestione delle modalità di utilizzo degli strumenti per lavorare “da remoto” e alla ripartizione dei relativi oneri economici.

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