
Per espressa previsione normativa, nel lavoro agile, la prestazione è in parte svolta al di fuori dai locali aziendali, spesso in luoghi scelti dal lavoratore e non preventivamente individuati dall’azienda.
Ciò rende necessario comprendere come si applichino le tutele assicurative INAIL quando l’attività lavorativa sia eseguita da remoto.
Con il presente contributo, si vogliono analizzare quelle condizioni necessarie affinché un infortunio occorso durante lo smart working sia qualificato come infortunio sul lavoro e riconosciuto dall’INAIL, alla luce della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e della Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48, con particolare attenzione al ruolo dell’accordo individuale e al nesso tra attività svolta e rischio tutelato.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati