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INFORTUNI SUL LAVORO

L’infortunio “agile”: quando la prestazione da remoto rientra nella tutela assicurativa INAIL

Come si applicano le tutele assicurative INAIL quando l’attività lavorativa è eseguita da remoto

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 7 Novembre 2025
L’infortunio “agile”: quando la prestazione da remoto rientra nella tutela assicurativa INAIL

Per espressa previsione normativa, nel lavoro agile, la prestazione è in parte svolta al di fuori dai locali aziendali, spesso in luoghi scelti dal lavoratore e non preventivamente individuati dall’azienda.

Ciò rende necessario comprendere come si applichino le tutele assicurative INAIL quando l’attività lavorativa sia eseguita da remoto.

Con il presente contributo, si vogliono analizzare quelle condizioni necessarie affinché un infortunio occorso durante lo smart working sia qualificato come infortunio sul lavoro e riconosciuto dall’INAIL, alla luce della Legge 22 maggio 2017, n. 81 e della Circolare INAIL 2 novembre 2017, n. 48, con particolare attenzione al ruolo dell’accordo individuale e al nesso tra attività svolta e rischio tutelato.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoro agile, disciplinato dalla Legge 81/2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che non è vincolata a un luogo fisso. La prestazione può essere svolta in parte in azienda e in parte all'esterno, con orari flessibili e strumenti tecnologici forniti dal datore di lavoro. L'accordo individuale scritto regola le modalità operative, il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e il diritto alla disconnessione. La tutela INAIL per infortuni sul lavoro si applica anche al lavoro agile, purché l'evento sia connesso all'attività lavorativa e non derivi da rischi elettivi.