
In data 6 marzo 2025, nella sez. “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto interministeriale attuativo dell’art. 4-ter del D.L. n. 4 del 18 gennaio 2024, convertito in Legge n. 28 del 15 marzo 2024, recante “Disposizioni urgenti Amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico".
Al riguardo, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, nell'ambito del piano di politiche attive previsto dal PNRR, le nuove imprese costituite attraverso processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori, possono avviare il confronto sindacale per stipulare in sede governativa, con la presenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, un accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria, nel quale è contenuto un progetto industriale e di politica attiva, che illustri le azioni volte a superare le difficoltà del settore in cui l'impresa opera e le azioni per la formazione o la riqualificazione dei lavoratori per garantire loro un adeguamento delle competenze professionali al nuovo contesto lavorativo, nonché per gestire processi di transizione occupazionale.
Ora l’INPS - con Messaggio 6 novembre 2025, n. 3344 - ha fornito le corrette indicazioni in merito agli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale.
Al datore di lavoro che costituisce la nuova impresa spetta un esonero contributivo per ciascun lavoratore nella misura massima del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite di un importo annuo pari ad € 3.500 per lavoratore.
L'esonero contributivo spetta altresì per ulteriori 12 mesi nel limite di importo annuo pari ad € 2.000 per lavoratore.

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