
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, l’efficacia delle dimissioni (e della risoluzione consensuale) è condizionata al rispetto di un’apposita procedura, prevista a garanzia del lavoratore.
Dal 12 gennaio 2025, con l’introduzione del co. 7-bis , sono state disciplinate anche le dimissioni c.d. di fatto, o per fatti concludenti. Proprio a tale riguardo va evidenziata una decisione del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2025 che - ove tale orientamento fosse confermato - potrebbe agevolare notevolmente la vita dei datori. Di seguito il punto sull’istituto e le rilevanti novità in materia.

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