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FINE RAPPORTO DI LAVORO

Dimissioni di fatto: per il Tribunale di Milano prevale il CCNL

Il punto sull’istituto e le rilevanti novità in materia anche alla luce della recente Sentenza n. 4953/2025 del Tribunale di Milano

di Emanuele Maestri | 24 Novembre 2025
Dimissioni di fatto: per il Tribunale di Milano prevale il CCNL

Ai sensi dellart. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, l’efficacia delle dimissioni (e della risoluzione consensuale) è condizionata al rispetto di un’apposita procedura, prevista a garanzia del lavoratore.

Dal 12 gennaio 2025, con l’introduzione del co. 7-bis , sono state disciplinate anche le dimissioni c.d. di fatto, o per fatti concludenti. Proprio a tale riguardo va evidenziata una decisione del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2025 che - ove tale orientamento fosse confermato - potrebbe agevolare notevolmente la vita dei datori. Di seguito il punto sull’istituto e le rilevanti novità in materia.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le dimissioni richiedono modulo telematico o sede protetta. Esclusioni: lavoratori domestici, in prova, marittimi, pubblici dipendenti. Revocabili entro 7 giorni. Sanzioni per alterazione moduli. Non applicabile a madri/padri in specifici periodi. Assenza ingiustificata >15 giorni (o termine CCNL) = dimissioni implicite, salvo forza maggiore o colpa del datore.