Non si può licenziare un dipendente che rifiuta un trasferimento ad un’altra sede se le nuove mansioni proposte sono inferiori rispetto a quelle precedentemente svolte; la mancata ottemperanza al provvedimento dell’impresa è giustificata, in quanto proporzionata all’inadempimento del datore di lavoro stesso. Così la Cassazione con Ordinanza n. 21965/2025 .
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