La soglia dimensionale, ai fini della durata della prestazione dell’assegno di integrazione salariale, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente la data di presentazione della domanda. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto (luglio 2024), anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo e possono accedere alle prestazioni erogate dal Fondo per periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 9 luglio 2024.
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