Nell’ambito della procedura esecutiva, in relazione alla quale il pignoramento presso terzi rappresenta lo strumento più utilizzato da parte dei creditori per il recupero forzoso dei crediti, l’introduzione, da parte del legislatore, della possibilità per il creditore di accedere, a mezzo di apposita istanza, ai dati patrimoniali dei debitori in possesso delle banche dati delle PP.AA. e dell’anagrafe tributaria, costituisce una preziosa risorsa ai fini della possibilità di un effettivo recupero del credito azionato.
Come evidente, tale strumento consente di incidere molto più sensibilmente nella sfera patrimoniale del soggetto obbligato e dei terzi ad esso collegati.
Si illustra, quindi, la nuova disciplina contenuta nell’art. 492-bis c.p.c. introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia.
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