Circolare monografica
FINE RAPPORTO DI LAVORO

Violazione dell’obbligo di repêchage e insussistenza del fatto

L’intervento della Corte d’Appello di Venezia

di Emanuele Maestri, Eleonora Galbiati | 7 Ottobre 2024
Violazione dell’obbligo di repêchage e insussistenza del fatto

La Sentenza 22 aprile 2024 della Corte d'Appello di Venezia offre lo spunto per alcuni importanti chiarimenti sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel caso in cui non sia rispettato il c.d. onere di repêchage da parte del datore di lavoro. Dopo aver riepilogato la nozione di giustificato motivo oggettivo, la disciplina del repêchage, la forma del recesso e il regime di tutela per l’ipotesi in esame (che, fino alla Sentenza della Corte Costituzionale 16 luglio 2024, n. 128 , era assimilata all’insussistenza del fatto), illustriamo il contenuto della citata decisione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) e delle relative disposizioni normative e giurisprudenziali, con particolare attenzione all'obbligo di repêchage. La Corte d'Appello di Venezia offre chiarimenti su un caso in cui non è stato rispettato tale obbligo.