Le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori , che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti diretti sulle infermità per malattia o infortunio, non impediscono allo stesso di affidare a terzi, ad esempio ad un investigatore privato, la verifica di circostanze di fatto indicative dell'insussistenza della malattia o della sua non idoneità a giustificare l'assenza dal lavoro.
È sempre molto complessa la questione della legittimità del licenziamento del dipendente a seguito di verifica da parte di un investigatore privato assunto dal datore di lavoro. Vediamo con il presente approfondimento di analizzare la situazione anche alla luce di un recentissimo orientamento giurisprudenziale: Ordinanza della Cassazione 2 agosto 2024, n. 21766.
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