I contratti di lavoro flessibili pongono una doverosa riflessione in merito agli adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza: l’attività di lavoro discontinua impone i medesimi obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per la generalità dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato?
La risposta è affermativa, in funzione della definizione di lavoratore fornita dall’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008. Una particolare attenzione deve essere tuttavia dedicata alle attività di formazione, in commento nel presente contributo.
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