La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), all’art. 1, commi 342 e 343 , oltre ad aver modificato la disciplina delle prestazioni occasionali di cui all’art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (Legge 21 giugno 2017, n. 96), estendendone il ricorso, ha di fatto abolito, dal 1° gennaio 2023, la possibilità di ricorrere al Contratto di Prestazione Occasionale da parte delle imprese del settore agricolo. La stessa norma, tuttavia, ai commi 344 e seguenti, ha istituito - per gli anni 2023 e 2024 - le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato (c.d. LOAgri), in relazione alle quali si sono già pronunciati INPS, Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Facciamo il punto sulla disciplina vigente in materia alla luce della prassi emanata.
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