A norma dell’art. 23 del D.P.R. n. 600/1973, è onere del datore di lavoro, in conseguenza della corresponsione di compensi e somme per prestazioni di lavoro dipendente, operare una ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori.
Soggetti alla già menzionata ritenuta d’acconto saranno i redditi di lavoro dipendenti definiti, a norma dell’art. 49 del D.P.R. n. 917/1986, come quei redditi “derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.
La tassazione operata nel corso dell’anno, tuttavia, rappresenta una situazione provvisoria che verrà resa definitiva in sede di conguaglio di fine anno, inteso quale operazione volta alla determinazione dell’effettivo ammontare dovuto a titolo d’imposta sul reddito delle persone fisiche da parte del dipendente.
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