A norma dell’art. 30 del D.Lgs. del 10 settembre 2003, n. 276, si configura l’ipotesi del distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Requisiti fondamentali dell’istituto, dunque, sono l'interesse concreto del distaccante presso il distaccatario, la temporaneità del mutamento del luogo di lavoro e lo svolgimento di una attività specifica e determinata. Ma cosa accade quanto l’azienda distaccante attiva l’ammortizzatore sociale della cassa integrazione? Il lavoratore distaccato può accedere alla misura, qualora soddisfi tutti i requisiti normativi?
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