L’art. 1, commi 755 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Serie Generale) ha istituito il “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”, le cui modalità di finanziamento rispondono al criterio della ripartizione, che viene gestito dall’Istituto per conto dello Stato su apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria dello Stato.
Dal 1° gennaio 2007, dunque, i datori di lavoro privati (ad esclusione dei datori di lavoro domestico) con più di 50 dipendenti hanno l’obbligo di versare al Fondo di Tesoreria le quote maturate da ciascun lavoratore e non destinate a forme pensionistiche complementari.
L’obbligo è esteso (limitatamente ai lavoratori transitati) anche alle aziende non obbligate che, tramite operazioni societarie, abbiano acquisito lavoratori da aziende obbligate.
Con il presente intervento, dunque, vogliamo analizzare la disciplina riferita al c.d. Fondo Tesoreria INPS.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati