Nella Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206 è stato pubblicato il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, recante “Disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36 ,37 , 38 , 39 e 40 ”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che:
- viene definito lavoratore sportivo, un tesserato che svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione che sulla base dei regolamenti tecnici di FSN e DSA è necessaria per lo svolgimento di attività sportiva;
- non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali;
- ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali, al netto del tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, si presume di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria;
- viene fissato a 14 anni età, sia nell’area del professionismo che nell’area del dilettantismo, il limite minimo per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- i compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce: a) fino ad € 5.000 - esenzione fiscale e contributiva; b) tra € 5.000 ed € 15.000 - soggetti a contribuzione ma fiscalmente esenti; c) oltre € 15.000 - soggetti a contribuzione e tassazione ordinaria.
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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La riforma organica dello sport, in vigore dal 1° luglio 2023, si concentra sulla gestione dei rapporti di lavoro nel settore sportivo, eliminando la distinzione tra professionisti e dilettanti.