
Proseguono gli interventi del Governo in materia di welfare. Negli ultimi anni, infatti, si sono susseguite numerose disposizioni normative volte ad innalzare la soglia di esenzione fiscale per i fringe benefit e gli strumenti di welfare aziendale riconducibili all’art. 51, comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Per l’anno 2023, tuttavia, sarebbe dovuta tornare in vigore la disciplina ordinaria di cui al TUIR, per effetto della quale “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23.”
Questa previsione viene ora parzialmente sovvertita per effetto della disciplina di cui all’art. 40 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, per effetto del quale, limitatamente al periodo d'imposta 2023 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
Con il presente contributo, dunque, vogliamo analizzare la nuova previsione normativa, definendo la corretta procedura d’attuazione della misura.

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