I bonus riconosciuti dal Comune ai cittadini dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa-lavoro sono pienamente fruibili e non ricadono nel limite di esenzione da IRPEF attualmente previsto dal D.P.R. n. 917/1986; per l’Agenzia delle Entrate il bonus non si configura quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro. Il contributo non è riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati.
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