La prestazione da lavoro autonomo occasionale si inserisce tra i contratti d’opera previsti e disciplinati dagli artt. 2222 c.c. e segg. e costituisce una fattispecie non riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato ma ad un’attività nella quale il prestatore si obbliga, dietro corrispettivo, ad eseguire un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza sottostare ai poteri disciplinari e gerarchici propri di un datore di lavoro.
Qualsiasi attività di lavoro autonomo occasionale, dunque, per sua natura, è caratterizzata dall’assenza di continuità, abitualità, professionalità e coordinazione.
Dal 21 dicembre 2021, inoltre, è stata introdotta una grande novità sul tema. Per espressa previsione dell’art. 1, comma 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’art. 13 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente.
Vediamo, quindi, di analizzare la disciplina della prestazione da lavoro autonomo occasionale, alla luce delle recenti novità normative.
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