L’Ispettorato Nazionale del Lavoro - con nota dell’8 marzo 2023, prot. n. 453 - ha chiarito che il ricorso ex art. 17, D.Lgs. n. 124/2004 davanti al Comitato per i rapporti di lavoro è escluso nelle ipotesi di tirocinio fraudolento.
Tale strumento infatti rappresenta un mezzo di gravame di natura amministrativa avverso atti di accertamento dell'INL e degli Enti previdenziali e assicurativi, che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro.
Nell'ipotesi di tirocinio fraudolento, invece, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all'estinzione del reato in via amministrativa.
Pertanto, nell'ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, è esclusa la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l'autorità penale.
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