Con le disposizioni di cui al Capo II, Sezione I, articoli da 4 a 12 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, viene ridefinita la normativa sul contratto di lavoro a tempo parziale, semplificando la precedente disciplina, rimuovendo definitivamente dall’ordinamento le forme modulari del contratto a tempo parziale orizzontale, verticale e misto e permettendo una certa flessibilità a questa tipologia contrattuale, tramite la previsione della cosiddetta clausola elastica.
Il part-time, infatti, rappresenta una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nella quale le parti concordano che questa sia svolta ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Nell’ambito delle previsioni normative in materia di conciliazione vita-lavoro, di recente, il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, modificando le disposizioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, ha previsto la possibilità, per alcune categorie di soggetti, di richiedere la trasformazione a tempo parziale del proprio rapporto di lavoro, assegnandone la priorità.
Ma cosa si intende per priorità? E cosa dispone, nello specifico, la nuova previsione normativa? Con questo intervento, cercheremo di fare chiarezza su diritti e proprietà nella trasformazione a part time del rapporto di lavoro.
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