Per espressa previsione dell’articolo 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale.
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) disponendo un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali innovando le disposizioni relative sia agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro sia agli ammortizzatori riconoscibili in caso di disoccupazione involontaria, interviene, tra l’altro, sulla previsione che definisce il contributo addizionale.
Se questa, tuttavia, rappresenta la disciplina ordinaria, la fase di ripresa successiva all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus Covid-19 e l’innalzamento dei prezzi di carburanti, energia e materie prime conseguenti alla crisi russo-ucraina rendono necessarie particolari misure volte a sostenere le aziende.
Da una parte, dunque, il D.L. 21 marzo 2022, n. 21 prevede che i datori di lavoro, operanti in determinati settori di attività, accedano ai trattamenti di integrazione salariale, beneficiando di una specifica misura di esonero dal versamento del contributo addizionale, dall’altra, il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 consente ai datori di lavoro operanti in settori specificatamente individuati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022, di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.
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