L’INPS - con Messaggio 5 maggio 2022, n. 1921 - ha chiarito che il legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari), tantomeno con riferimento alle disposizioni che ne disciplinano l'esonero per determinati soggetti datoriali.
Al riguardo, l'Istituto, su conforme parere del MLPS, ha evidenziato che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell'obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro ex art. 49, comma 2, Legge n. 881/1989 ed art. 23-bis , D.L. n. 663/1979, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell'assegno unico e universale, ex D.Lgs. n. 230/2021.
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